i gateway di pagamento negli ecommerce di moda. Ecco cosa devi sapere

Se stai leggendo questo articolo, do per scontato che hai un ecommerce di moda, fashion e luxury. Detto questo immagino che sul tuo shop online avrai un gateway di pagamento con carte di credito e/o Paypal, bene, ecco cosa devi sapere.

A volte ci si dimentica che esistono norme per l’online, una di queste prevede che se il tuo cliente paga online con carta di credito o Paypal, non puoi addebitargli costi aggiuntivi. Ne ho parlato con Lorenzo Grassano, Avvocato Ecommerce (Milano), che chiarisce lo stato dei fatti e a cosa potresti incorrere.

L’articolo 62 del Codice del Consumo vieta al sito di ecommerce di imporre al consumatore “in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”.

Questo articolo implica che il merchant (per intenderci tu che hai l’ecommerce) non può addebitare al consumatore delle commissioni aggiuntive per il solo fatto che egli abbia scelto di pagare i prodotti ordinati online, ad esempio, con carta di credito oppure con Paypal.

La ratio di questa norma è quello di incentivare l’uso della carta di credito/Paypal al posto di mezzi di pagamento quali contante o contrassegno.

Molti siti di ecommerce non interpretano correttamente l’art. 62 del Codice del Consumo e ritengono di potersi avvalere del secondo inciso di questo articolo, nella parte in cui si afferma che il merchant può imporre al consumatore spese non superiori alle tariffe sostenute dal professionista. In base a questa interpretazione, per esempio, il merchant potrebbe addossare sul consumatore le spese corrisposte a Paypal per l’uso di questo strumento di pagamento.

Ebbene, questa impostazione non ha base giuridica, visto che l’art. 62 del Codice del Consumo attribuisce la facoltà al merchant di imporre al consumatore tariffe per l’uso di certi strumenti di pagamento solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Queste eccezioni, però, non sono ancora state previste e, pertanto, il secondo inciso dell’articolo qui oggetto di commento non può trovare applicazione.

Il merchant che non rispetta il citato articolo del Codice del Consumo rischia pesanti sanzioni. Infatti, nel corso del 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di procedimenti iniziati sia su segnalazione dei consumatori, sia d’ufficio, ha irrogato sanzioni per la sola violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo per un importo totale pari ad euro 3.350.000,00.

In molti di questi procedimenti, inoltre, l’Authority ha ricordato che tutte le componenti del prezzo finale che il consumatore andrà a pagare (prezzo del bene nonché, ad esempio, spese di spedizione), devono essere indicate all’inizio del procedimento di acquisto, e non esposte alla fine (magari nella speranza che il cliente non se ne accorga…).

Più chiaro di così Lorenzo non poteva essere. Inutile dirti che nel caso tu stia addebitando costi aggiuntivi sia il caso di toglierli da subito.



0

C'È MOLTO ALTRO CHE TI ASPETTA.
Vuoi ricevere le best practice, consigli e dritte per ottimizzare al massimo il tuo ecommerce di moda e fashion?

Cerchi le risposte alle problematiche ecommerce del tuo fashion store?

Metti un bel MI PIACE per seguire la pagina facebook ed essere sempre aggiornato.